Spiegazione di un decreto interessante capovolto dalla burocrazia italiana
Bentornato caro lettore, in questo articolo vogliamo spiegarti in cosa consiste questa celebre pratica del noleggio occasionale, oggetto di discussione dal più grande porto ai porticcioli provinciali italiani. Siamo andati quindi ad analizzare comma dopo comma quest’articolo provandolo a rendere accessibile a tutti e a chiarirne i relativi quesiti.
Ti ricordiamo che quest’articolo si basa su una nostra analisi e non fa ufficio di legge. L’idea principale è aiutare a fare chiarezza e, allo stesso tempo, informare il mondo nautico della legge in vigore.
Noi della squadra di Samboat ti auguriamo un buona lettura!
1- Chi può effettuare il noleggio occasionale?
Il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto è normato dall’articolo 49 bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – “Codice della nautica da diporto” e successive norme ed integrazioni;
- Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
Buone notizie per gli interessati! Chiunque sia proprietario di una qualsiasi imbarcazione sia come persona fisica sia come società (che non ha oggetto sociale il noleggio di imbarcazioni) può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.
2- Chi può portare la barca durante il suddetto noleggio? E per il personale?
Sempre stesso procedimento, leggiamo e andiamo ad analizzare la seconda parte sulla condotta dell’imbarcazione:
- Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.
Come avrai potuto ben capire l’imbarcazione può essere condotta dal proprietario stesso, utilizzatore (nel caso di leasing) o da altre persone, che siano i tuoi clienti o terzi. Ovviamente per imbarcazioni superiori ai 40 CV, una patente nautica sarà obbligatoria per chiunque si volesse mettere alla guida.
Ok, e per quanto riguarda un eventuale personale retribuito?
Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e a esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
Nel caso il locatario volesse avvalersi di personale retribuito ad esempio figure come skipper, cuoco, hostess, marinaio ecc. questi verrà considerato come prestatore d’opera occasionale.
3- Quindi concretamente cosa si deve fare
Dopo aver sottolineato chi non può effettuare noleggio occasionale, la questione conducente e come è regolato il rapporto con l’eventuale personale, possiamo passare all’iter burocratico da seguire per eseguire un’attività secondo il noleggio occasionale:
- Fermo restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 3-bis.
Prima di ogni noleggio vanno effettuate due comunicazioni tramite PEC
1) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’indirizzo mail (dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it)
2) Comunicazione alla Capitaneria di porto territoriale competente, cioè alla capitaneria della zona di navigazione, agli indirizzi:
cpNOMEDELLACAPITANERIA@mit.gov.it (cppalermo@mit.gov.it)
cp-NOMEDELLACAPITANERIA@pec.mit.gov.it (cp-palermo@pec.mit.gov.it)
La comunicazione va fatta prima di ogni noleggio.
La mancata comunicazione all’Agenzia Entrate preclude o comporta la decadenza di poter usufruire del regime tributario sostitutivo e quindi le imposte verranno calcolate sommando le entrate del noleggio agli altri redditi personali sottoposti presumibilmente una aliquota maggiore;
La mancata comunicazione alla Capitaneria di Porto competente è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di 2.066€ ad un massimo di 8.263€;
Nel caso di personale a bordo?
– Comunicazione all’INPS e all’INAIL in caso di utilizzo di personale di bordo (come già riportato sopra, avendo cancellato i Voucher tale passaggio non è più applicabile);
4- Quali sono le condizioni da rispettare?
Tutto chiaro? Un’ultima precisazione: giorni limite, cosa tenere a bordo e l’ammontare dell’imposta sostitutiva.
- I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 , di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio
Quindi non si può noleggiare la barca per più di 42 giorni l’anno e sulle somme incassate si può pagare una tassa del solo 20% sull’incassato.
Ai fini fiscali da quanto incassato non può essere dedotta alcuna spesa di gestione del natante, nemmeno quelle riconducibili al noleggio stesso.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva per redditi derivanti da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, è stato istituito il seguente codice tributo: “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.
Da conservare a bordo in caso di controlli durante la navigazione ed in seguito:
– Originale della comunicazione inviata alla Capitaneria e all’Agenzia Entrate
– Ricevuta dell’invio della comunicazione alla Capitaneria competente
– Ricevuta dell’invio della comunicazione all’Agenzia Entrate
– Documenti comprovanti il pagamento del noleggio occasionale
– Copia del contratto di noleggio occasionale
E dal nostro punto di vista, con questo è tutto! Speriamo aver aiutato a fare chiarezza. Noi della squadra di Samboat ci impegniamo sempre ad aiutare i nostri clienti a trovare l’imbarcazione ideale, ma soprattutto a dare una confortevole sicurezza ai nostri armatori.
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